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TRUST

Il trust è un istituto nato nel sistema giuridico anglosassone, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity.

Si tratta di uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari e per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del trust sono generalmente tre: una è quella del disponente, cioè colui che istituisce il trust. La seconda è rappresentata dal trustee, altrimenti definibile come colui che cura l'amministrazione dei beni in trust. Il disponente trasferisce beni o diritti al trustee, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente nell'atto istitutivo. La terza è quella del beneficiario. Posizione eventuale è quella del guardiano. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di trustee, ecc.).

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il trust). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: protezione del patrimonio, intestazione dei beni in trust al trustee (che ne diventa proprietario al fine di perseguire il compito affidatogli dal disponente).

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all'utilizzo del trust. L'istituto trova anzi legittimazione all'interno delll'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1º gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello cosiddetto interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera, stante la mancanza nell'ordinamento italiano di una specifica legge regolatrice dell'istituto.

Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne gli aspetti fiscali e tributari.

L'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano. Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa anche in sostituzione di strumenti giuridici più tradizionali e diffusi.

Si dice comunemente che il trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi. Nel trust invece il trustee è pieno proprietario del bene in trust ed è vincolato nell'esercizio del diritto di proprietà dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiary. Il trustee può alienare, permutare, concedere in locazione, dare a garanzia i beni in trust (sempre che ciò sia consentito, o quantomeno non vietato dall'atto istitutivo).

Soggetti coinvolti:

  • Disponente = Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del trust. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto o altri diritti reali).
  • Trustee = Il trustee può essere, come visto, una persona fisica o giuridica. L'atto istitutivo del trust disciplina tutti gli aspetti che caratterizzano la “vita” del trust.
  • Beneficiario/i = Anche il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della istituzione del trust.

Scopi del trust:

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti se ne possono immaginare. Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

  • protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Uno degli caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che riguardi il patrimonio del trustee, del disponente e, in taluni caso, anche del beneficiario. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (ad es. medici) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
  • tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
  • tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;
  • beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;
  • forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassioni;
  • vantaggi di natura fiscale: un trust può in taluni casi generare vantaggi fiscali. Come qualsiasi istituto giuridico, tuttavia, l'uso elusivo dell'istituto è contrario alle norme di legge e sanzionato.

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